La Regione Abruzzo garantisce l’accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza. L’accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali è subordinato al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni. Gli animali che non risultino in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone loro riservate. Per motivi di sicurezza è richiesto anche l’uso del guinzaglio o della museruola.Sono i requisiti richiesti dalla Legge regionale dell’Abruzzo, salvo che i comuni non abbiano individuato (ne hanno la facoltà entro il 30 marzo di ciascun anno) le aree vietate. E ad ogni modo, anche i Comuni che vogliano precludere l’accesso in alcune aree, dovranno sempre lasciare un tratto di spiaggia libera all’ingresso di cani e gatti. A certe condizioni.
E’ vietato l’accesso ai cani femmina durante il periodo estrale. I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative. Nel rispetto della sicurezza e della incolumita’ dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. E’ comunque consentito l’accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti.
Per pubblicizzare le aree che accolgono cani e gatti con l’indicazione dei servizi offerti, la Regione istituisce nei suoi siti internet istituzionali del settore turismo una apposita sezione contenente gli elenchi delle aree predette, da aggiornare attraverso le notizie in merito fornite dai concessionari e, dove possibile, attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet dei singoli stabilimenti balneari.
Norme per l’accesso alle spiagge degli animali da affezione
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