É la nuova imposta, istituita in via sperimentale dall’anno 2012, che sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI).
I cittadini che sono tenuti al pagamento dell’IMU, denominati soggetti passivi, sono: i proprietari degli immobili situati nel Comune di Pescara o i titolari dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing) e il concessionario di aree demaniali.
Su quali immobili si paga: I fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli a qualsiasi uso destinati.
Il fabbricato è l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; sono compresi tra i fabbricati anche le abitazioni rurali e i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola.
L’abitazione principale è l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore (contribuente) ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente.
Su quali immobili non si paga l’IMU:
- sugli immobili posseduti nel territorio comunale dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dagli enti del servizio sanitario nazionale , che siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- sui fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale E;
- sui fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. del 29/09/1973 n. 601;
- sui fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 9 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- sui fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13, 14 e 15 del Trattato lateranense;
- sui fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali;
- sugli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,ricettive, culturali, ricreative, che non abbiano natura commerciale.