Con Ordinanze n. 50 e 52 del 30/04/2020 emanate dal Presidente della Regione Abruzzo, vengono dettate le seguenti disposizioni:
- è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, nel proprio Comune di residenza o nel Comune più vicino qualora non sia presente tale attività, purché il servizio venga svolto per appuntamento e garantendo il distanziamento sociale;
- è consentito svolgere all’interno del Comune di residenza o abituale domicilio, o di Comune limitrofo, passeggiate a cavallo all’aria aperta esercitate individualmente;
- è consentito svolgere le seguenti attività motorie e attività all’aria aperta, corsa e utilizzo della bicicletta, dalle ore 6.00 alle ore 20.00, esclusivamente in modalità individuale, nell’ambito del proprio Comune di residenza;
- è consentito lo spostamento all’interno della provincia di residenza per lo svolgimento, in forma amatoriale, di attività di pesca lungo i corsi d’acqua e i laghi della regione Abruzzo e la pesca ricreativa in mare, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato Dpcm 10 aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, alle seguenti condizioni:
a) svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa;
b) con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
c) nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa;
- è consentito l’allenamento e addestramento dei cavalli, da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari degli animali presso i maneggi autorizzati all’interno del territorio della regione Abruzzo, nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale;
- è consentito all’interno del territorio della Regione Abruzzo l’allenamento e addestramento cani in aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, e comunque in totale sicurezza;
- gli interventi per lo svolgimento in forma amatoriale del taglio del bosco per ricavare legna da ardere per il proprio nucleo familiare, devono rispettare:
a) il distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi dell’attività e l’utilizzo di mascherine;
b) evitare l’uso promiscuo di attrezzature, avendo a disposizione soluzioni idro alcoliche per il lavaggio delle mani e proteggendo le mani nell’esecuzione delle operazioni con appositi DPI;
c) lo spostamento è consentito all’interno del Comune di residenza o di Comune limitrofo ad un massimo di due componenti del medesimo nucleo familiare e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti;
d) il completamento degli interventi di manutenzione e taglio dei boschi deve avvenire nel rispetto dei periodi e delle disposizioni previste dalle prescrizioni di massima e Polizia Forestale vigenti per provincia;
- è consentito l’asporto, anche nei giorni festivi, in quelle attività di ristorazione per le quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo (servizio Drive). Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;
- è consentito ai residenti nella Regione Abruzzo lo spostamento, individuale o per massimo due persone purché appartenenti allo stesso nucleo familiare, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio Comune o nei Comuni dove si trovano le seconde case di proprietà, per il solo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazioni necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte del proprietario dell’immobile. È obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale. Sono fatte salve tutte le prescrizioni previste dal legislatore nazionale e regionale relativamente alle “seconde case”;
- sono consentiti gli spostamenti con autovetture con più di un passeggero, di cui uno seduto anche sul sedile anteriore, a condizione che il passeggero seduto sul sedile anteriore sia residente con il guidatore;
- gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati con due persone, a condizione che il passeggero sia residente con il guidatore;
- nei giorni di domenica 3 maggio e domenica 10 maggio 2020 (Festa della Mamma) è consentita l’apertura, fino alle ore 13.30, del commercio al dettaglio di vivai e fiorai;
- è consentito lo spostamento all’interno del proprio territorio regionale, dove sono i natanti e/o le unità da diporto di proprietà, per le attività di manutenzione, riparazione e sostituzione dei velivoli.
Si propone la consultazione delle Ordinanze n. 50 e 52 del 30/04/2020.