Abrogazione assimilazione prima casa. Obbligo di registrazione del contratto. Possesso di un solo immobile oltre abitazione principale nello stesso Comune.
Si informano i contribuenti che, ai fini IMU, sono intervenute modifiche normative relative al Comodato d’uso gratuito concesso a parenti in linea retta di 1° grado. La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, (Legge di stabilità 2016) ha disposto:- l’abrogazione dell’assimilazione ad abitazione principale (prima casa) per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado;
- la riduzione al 50% della base imponibile per un solo immobile (ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,) concesso in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che lo utilizzano come abitazione principale, (E NON ESENZIONE) alle seguenti condizioni:
1. il CONTRATTO dev’essere REGISTRATO;
2. il comodante NON DEVE POSSEDERE ALTRI IMMOBILI in Italia (ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso Comune dell’immobile concesso in comodato).
Si ricorda a tal fine che:
- il contratto di comodato dev’essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data della firma del comodato;
- il valore dell’imponibile decorre dalla suddetta data di stipula. Pertanto non saranno ammessi alla riduzione del 50% i contratti non registrati e senza indicazione della data della sottoscrizione;
- è fatto obbligo presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data dell’evento (per l’anno 2016 il termine è il 30 giugno 2017).