Ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria

Si comunica alla cittadinanza che il Sindaco, con Ordinanza n. 2 del 20/03/2020, ha disposto ulteriori misure con l’obiettivo di limitare e bloccare la diffusione dell’epidemia prodotta da “Coronavirus”. Di seguito gli obblighi previsti:

- la chiusura al pubblico e il divieto di accesso a parchi, parchi gioco, spiagge, piste pedonali e ciclabili compreso la “Via Verde dei Trabocchi”, cimitero comunale ad eccezione per le operazioni di tumulazione di defunti;

- il divieto di svolgere attività motorie e sportive in tutte le aree pubbliche del territorio comunale;

- il divieto di circolare a piedi o con velocipedi, salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;

- la possibilità di attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 400 metri;

- i titolari e/o gestori delle attività commerciali autorizzate all’apertura, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate.

All’interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori.

Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi dispositivi di protezione individuale (acronimo DPI); la cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità, presso gli esercizi commerciali presenti: a) a una distanza non superiore a 5 km dalla propria residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi; b) nel numero di n. 1 sola persona per volta e n. 1 sola volta nella giornata per attività commerciale.

- la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione-

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data odierna, venerdì 20 marzo 2020, e sono efficaci fino al 25 marzo 2020, salvo successive disposizioni governative.

Area tematica: Archivio pubblicazioni
Torna alla pagina precedente

Albo pretorio

Albo Pretorio

Archivio pubblicazioni