Aggiornamento avviso dichiarazione di presenza dei cittadini ucraini sul territorio comunale

Comune di Rocca San GiovanniCon riferimento all’avviso del Sindaco del 09/03/2022, pubblicato in Albo Pretorio con numero 196/2022, relativo all’accoglienza dei profughi ucraini, la Prefettura di Chieti con successiva nota prot. n. 0018670 del 09/03/2022, acquisita al protocollo dell’Ente n. 2030 del 10/03/2022, ha comunicato che i cittadini ucraini che hanno trovato autonomamente una sistemazione presso parenti, conoscenti, enti del terzo settore o soggetti comunque presenti nel territorio comunale, ovvero che siano giunti in qualsiasi modo presso il medesimo territorio, dovranno presentarsi in primo luogo presso gli uffici della Questura di Chieti, o, in alternativa, dei Commissariati di P.S. di Lanciano e Vasto per l’identificazione e la dichiarazione di presenza.

A seguire, anche su indicazione diretta da parte dei citati Uffici di P.S., i cittadini ucraini dovranno recarsi presso uno dei due punti di prima accoglienza sanitaria individuati dall’ASL Lanciano-Vasto-Chieti hub vaccinali di Chieti (Pala Colle dell’Ara, via Pescasseroli 18, dal lunedì al venerdì ore 9-13) e Lanciano (Pala Masciangelo, via F. Masciangelo 6, martedì, giovedì e venerdì ore 9-13) – presso i quali saranno possibili: il rilascio dei codici STP (Straniero Temporaneamente Presente, codici necessari per beneficiare di qualsiasi prestazione sanitaria nell’intero territorio nazionale), l’effettuazione dei tamponi anti SARS-CoV2, la somministrazione delle vaccinazioni anti SARS-CoV2 e la pianificazione di eventuali altre vaccinazioni obbligatorie nel territorio italiano.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo u.s., i profughi provenienti dall’Ucraina devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV2 entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale e che i medesimi, a decorrere dal citato tampone, sono tenuti all’osservanza del regime di auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni, con il conseguente obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2, anche ai fini della regolare circolazione sui mezzi di trasporto pubblico.

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